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Le responsabilità di un liquidatore

  • 20 apr 2017
  • Tempo di lettura: 4 min

liquidatore aziendale

In seguito alla cancellazione, la società (articolo 2495 del Codice civile) perde la soggettività giuridica e, pertanto ogni diritto e dovere, a prescindere dall'eventuale esistenza di rapporti non definiti. Quando la società estinta non onora il proprio debito tributario, l'amministrazione finanziaria può rifarsi sul patrimonio del liquidatore che abbia privilegiato altri crediti o utilizzato o trasferito in altro modo i fondi.

Rapporti pendenti: - I creditori insoddisfatti possono esclusivamente rivolgersi contro i soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, risultanti dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto, e contro i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro dolo o colpa.

Il liquidatore non lo permetterà. Due disposizioni regolano la disciplina dei diritti dei creditori Fisco compreso: - L’art. 36 del Dpr 602/1973 Responsabilità tributaria del liquidatore: prevede che il liquidatore risponda in proprio quando non provvede al versamento dell'Ires per pagare crediti di ordine inferiore a quelli tributari o per assegnare beni ai soci senza aver soddisfatto tali crediti (non viene rispettato l’ordine di privilegio dei creditori). Il liquidatore che non adempie all’obbligo di pagare con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quello anteriore, rispondono in proprio nel caso di: - Abbiano soddisfatto creditore di grado inferiore di quelli tributari - Assegnino beni ai soci prima di soddisfare i debiti tributari È consigliabile che il liquidatore accantoni, in sede di riparto, le somme necessarie per l’estinzione di debiti d’imposta esistenti o prevedibili, costituendo un deposito vincolato o accollandoli ai soci.

È onere dell’Erario provare la certezza ed esigibilità dei crediti da un lato e la non corrispondenza del bilancio finale di liquidazione (prova della scorretta allocazione delle risorse disponibili o della riscossione da parte del socio di somme o beni anche riguardante i due periodi precedenti la messa in liquidazione). La responsabilità del liquidatore si riferisce non solo alle passività fiscali note, in quanto cristallizzate in atti impositivi già notificati, ma anche a passività non ancora definite. In tale prospettiva, dunque, i liquidatori possono essere chiamati a rispondere, oltre dell’inadempimento dell’obbligo di pagare con le attività della liquidazione le imposte dovute dalla società, anche del mancato accantonamento delle somme necessarie al pagamento delle future e prevedibili maggiori imposte, derivanti da successivi avvisi di accertamento che l’Amministrazione Finanziaria potrebbe notificare dopo la chiusura della procedura di liquidazione.

In base a tali principi di diritto, la posizione dell'amministrazione finanziaria risulta dunque fortemente agevolata, poiché essa - differentemente da quel che accade in ambito societario - non deve provare che il comportamento dei soggetti reputati responsabili sia ascrivibile a dolo o colpa, ma è sufficiente la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti oggettivi sopra descritti, cioè che: a) sussistano debiti tributari certi e definitivi a carico della società, b) esistano attività di liquidazione, c) tali attività siano state distratte per finalità diverse dal pagamento delle "imposte dovute".

La responsabilità del liquidatore è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

Termine di prescrizione: 10 anni.

Responsabilità per mancato pagamento delle imposte sui redditi: manleva In caso di chiusura dell’attività senza attendere lo spirare dei termini di decadenza delle azioni accertatrici dell’amministrazione finanziaria, è consigliabile farsi rilasciare dai soci una dichiarazione con cui essi, nel prendere atto che i liquidatori stessi provvederanno alla cancellazione della società dal registro delle imprese, senza attendere la definizione fiscale di tutti gli esercizi e lo spirare dei termini di decadenza per l’azione accertatrice dell’amministrazione finanziaria per tributi diretti e indiretti, si obbligano nei di lui confronti a tenerlo indenne da eventuali azioni intraprese per l’accertamento e la riscossione di imposte dovute dalla società e a prestargli la necessaria assistenza legale ove fosse ritenuto responsabile di illeciti compiuti dalla società suddetta e dai suoi precedenti amministratori.

- Art. 2495 c.c. A differenza di quanto disposto dall’art. 36 e di quanto previsto per i soci, l’applicazione dell’art. 2495 in caso di comportamento colposo o doloso del liquidatore la pretesa fiscale potrà essere fatta valere senza alcuna limitazione quantitativa e il liquidatore risponderà dell’intero debito con tutto il proprio patrimonio. La responsabilità potrà essere fatta valere sia per il soddisfacimento di un debito sorto antecedentemente alla chiusura della fase di liquidazione, sia con riferimento ad un debito che trae origine da un atto impositivo emesso successivamente alla cancellazione della società. La responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2495 c.c., viene ritenuta alla stregua di una responsabilità extracontrattuale (aquiliana) per lesione del diritto di credito del terzo. Trattandosi di responsabilità aquiliana, l'azione esperita nei confronti del liquidatore è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno dell'iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle imprese.

- Il liquidatore che a seguito dell’azione di responsabilità dei creditori ha dovuto versare delle somme, poiché ha pur sempre pagato un debito della società che avrebbe decurtato le somme da ripartire, ha diritto di regresso nei confronti dei soci che hanno beneficiato di tale riparto, come fosse un normale creditore.

I liquidatori sono soggetti a: - azione sociale di responsabilità (art.2393c.c.) - azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art.2393bis c.c.) - azione di responsabilità esercitata dai creditori (art.2394 c.c.) - azione individuale di responsabilità esercitata dai soci o da terzi danneggiati (art.2305 c.c.) art 2489-comma 2: le azioni suddette si prescrivono in 5 anni dalla cessazione del liquidatore dalla carica (2393 co2, 2949 co.2)

 
 
 

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